Quando un genitore anziano diventa non autosufficiente, molti figli lavoratori si trovano a dover conciliare il proprio impiego con le necessità quotidiane di assistenza: accompagnamenti a visite mediche, gestione di pratiche burocratiche, presenza nei momenti più delicati. La Legge 104 è lo strumento principale che l'ordinamento italiano mette a disposizione di questi lavoratori, sotto forma di permessi retribuiti e congedi. Vediamo cos'è, chi ne ha diritto e come funziona nel 2026.
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La Legge 104/1992 è la legge-quadro italiana sulla disabilità. Il suo articolo 3, comma 3 riconosce lo stato di handicap grave, l'unico status che dà accesso ai permessi lavorativi retribuiti e al congedo straordinario. Ne possono beneficiare sia il lavoratore disabile grave per sé stesso, sia i familiari che lo assistono (coniuge, parte di unione civile, convivente di fatto, parenti e affini entro il 2° grado, in certi casi fino al 3° grado). I permessi consistono in 3 giorni di permesso retribuito al mese (frazionabili in ore) oppure, per il lavoratore disabile, 2 ore di permesso giornaliero. È inoltre previsto un congedo straordinario retribuito fino a 2 anni nell'arco della vita lavorativa per chi assiste un familiare con handicap grave convivente.
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La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la normativa quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità in Italia. Al suo interno, l'articolo 3 distingue due livelli di riconoscimento:
Comma 1: riconosce una condizione di handicap non grave, che dà diritto solo ad alcune agevolazioni fiscali (ad esempio su ausili e protesi), ma non ai permessi lavorativi né al congedo straordinario.
Comma 3: riconosce l'handicap grave, quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale è tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Solo questo riconoscimento apre l'accesso ai permessi lavorativi retribuiti, al congedo straordinario e alle agevolazioni più consistenti (IVA agevolata sull'auto, priorità nella scelta della sede di lavoro, smart working prioritario).
Oltre al lavoratore disabile grave, che può utilizzare i permessi per sé stesso, hanno diritto ai permessi retribuiti i familiari che assistono una persona con handicap grave riconosciuto, secondo questo ordine:
Il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto (ai sensi della Legge 76/2016) della persona con disabilità grave.
I parenti e affini entro il 2° grado: genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipoti, suoceri, cognati.
I parenti e affini entro il 3° grado, ma solo quando il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto o i genitori della persona con disabilità grave abbiano compiuto 65 anni, siano deceduti, mancanti oppure affetti a loro volta da patologie invalidanti.
I permessi spettano esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Ne sono esclusi i lavoratori autonomi, i titolari di partita IVA, i collaboratori domestici e i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata.
Attenzione: una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10976/2026) ha chiarito che la semplice convivenza con un parente acquisito, senza un legame giuridico riconosciuto dalla norma, non è sufficiente da sola a far sorgere il diritto ai permessi.
Il beneficio principale, previsto dall'articolo 33 della Legge 104, consiste in 3 giorni di permesso retribuito al mese, che possono essere fruiti anche in modo frazionato, cioè convertiti in ore. Il lavoratore con disabilità grave, in alternativa, può scegliere 2 ore di permesso giornaliero (che diventano 1 ora quando l'orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore).
Dal 2022, con il Decreto Legislativo 105/2022, è stato abolito il vincolo del referente unico: più familiari aventi diritto possono alternarsi nell'assistenza allo stesso familiare disabile e fruire dei permessi, purché non nello stesso giorno e sempre nel limite complessivo di 3 giorni al mese per la persona assistita (il monte ore non si moltiplica per il numero di familiari coinvolti).
Durante i permessi, la retribuzione, le ferie, la tredicesima e i contributi previdenziali non subiscono alcuna riduzione: il costo per il lavoratore è nullo, a fronte del solo obbligo di utilizzare i permessi per finalità di effettiva assistenza alla persona con disabilità.
La Legge 106/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami, analisi e cure mediche. Non sostituiscono i 3 giorni mensili, ma si sommano a essi, e sono riservate a categorie specifiche: lavoratori con patologie oncologiche, croniche o invalidanti con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, e genitori di figli minori nelle stesse condizioni. Le istruzioni operative sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025.
Oltre ai permessi mensili, l'articolo 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 prevede un congedo straordinario retribuito, della durata massima di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, fruibile in modo continuativo o frazionato (ma non a ore).
Requisiti principali:
È richiesto il riconoscimento dell'handicap grave (art. 3, comma 3) del familiare assistito, oltre alla convivenza con la persona da assistere: la convivenza può essere instaurata anche successivamente alla domanda, purché sia effettiva prima dell'inizio del congedo.
Ordine di priorità: il diritto spetta in primo luogo al coniuge convivente (o parte dell'unione civile, o convivente di fatto); si passa ai genitori, poi ai figli conviventi, poi ai fratelli e sorelle conviventi, e infine ai parenti o affini entro il 3° grado conviventi, solo se i soggetti con priorità precedente sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Retribuzione: durante il congedo spetta un'indennità pari all'ultima retribuzione, calcolata sulle voci fisse e continuative, entro un massimale annuo rivalutato periodicamente dall'INPS (secondo la Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026, il tetto complessivo per il 2026 è di 57.837 € annui, pari a un massimale giornaliero di 127,59 €). Maturano i contributi figurativi ai fini pensionistici, ma non maturano ferie, tredicesima e TFR durante il periodo di congedo: è importante valutare con attenzione questo aspetto prima di presentare domanda.
Chi utilizza i permessi Legge 104 per assistere un familiare con disabilità grave ha anche diritto, nei limiti previsti dalla normativa e dall'organizzazione aziendale, a non essere trasferito senza il proprio consenso a un'altra sede, a scegliere prioritariamente la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita, e a una priorità di accesso allo smart working, dove previsto dal contratto collettivo applicato.
Attenzione: in via generale, i permessi e il congedo straordinario non spettano quando la persona assistita è ricoverata a tempo pieno in una struttura che garantisce assistenza sanitaria continuativa, salvo che la struttura stessa richieda documentalmente la presenza del familiare.
La domanda per ottenere il riconoscimento dell'handicap grave si avvia con un certificato medico introduttivo, trasmesso telematicamente tramite il sistema della Tessera Sanitaria, seguito da una visita da parte di un'apposita commissione. Una volta ottenuto il verbale di riconoscimento (art. 3, comma 3), i permessi lavorativi e il congedo straordinario si richiedono esclusivamente in via telematica, tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) oppure rivolgendosi a un patronato, che può presentare la domanda gratuitamente per conto del lavoratore.
Sì, se il genitore ha ottenuto il riconoscimento dell'handicap grave (art. 3, comma 3) e il figlio è un lavoratore dipendente. Il diritto spetta indipendentemente dal fatto che il figlio conviva con il genitore, requisito richiesto invece per il congedo straordinario di 2 anni.
Sì, dal 2022 non esiste più il vincolo del referente unico: più familiari aventi diritto possono alternarsi, purché non nello stesso giorno e sempre nel limite complessivo di 3 giorni al mese per la persona assistita.
Sì, è un requisito necessario per il congedo straordinario (a differenza dei permessi mensili). La convivenza può essere instaurata anche dopo la presentazione della domanda, purché sia effettiva prima dell'inizio del congedo.
No, i permessi retribuiti spettano esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati. I lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA non ne hanno diritto, pur potendo eventualmente beneficiare di alcune agevolazioni fiscali collegate alla disabilità.
In via generale, permessi e congedo straordinario non spettano quando la persona assistita è ricoverata in una struttura che garantisce assistenza sanitaria continuativa, salvo che la struttura richieda espressamente e documentalmente la presenza del familiare.
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