Quando un genitore anziano comincia a non riuscire più a gestire da solo il proprio patrimonio, le pratiche burocratiche o alcune decisioni sulla propria cura, molte famiglie si chiedono come tutelarlo senza però "sostituirlo" del tutto nelle scelte che è ancora in grado di fare. È esattamente lo scopo dell'amministrazione di sostegno, uno strumento pensato per aiutare, non per sostituire, e che negli ultimi anni ha progressivamente preso il posto di istituti più rigidi come l'interdizione.
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L'amministrazione di sostegno è una misura di protezione, introdotta dalla Legge 6/2004 e disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del Codice Civile, pensata per le persone che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, anche solo parziale o temporanea, non riescono più a provvedere pienamente ai propri interessi. A differenza della vecchia interdizione, non annulla la capacità della persona, ma la limita solo per gli atti specificamente indicati dal giudice, lasciandola libera di decidere autonomamente per tutto il resto. La domanda si presenta con un ricorso al Giudice Tutelare del tribunale del luogo di residenza del beneficiario, e la nomina avviene generalmente entro pochi mesi.
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Prima del 2004, l'ordinamento italiano prevedeva solo due strumenti per proteggere le persone incapaci: l'interdizione, che privava completamente la persona della capacità di agire, e l'inabilitazione, che la limitava per gli atti più importanti. Erano istituti rigidi, pensati più per tutelare il patrimonio e i terzi che per valorizzare la persona stessa. Con la Legge 6/2004 è stata introdotta l'amministrazione di sostegno, guidata da un principio preciso, fissato dall'articolo 1 della legge: tutelare la persona "con la minore limitazione possibile della capacità di agire". Per questo motivo, oggi l'interdizione è uno strumento sempre più raramente utilizzato dai tribunali italiani, che preferiscono l'amministrazione di sostegno anche per situazioni gravi, proprio per la sua flessibilità.
L'amministrazione di sostegno può essere richiesta quando sussistono due condizioni: la persona ha un'infermità o una menomazione fisica o psichica, e a causa di questa si trova nell'impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Tra i beneficiari più frequenti figurano gli anziani che non riescono più a gestire autonomamente il proprio patrimonio, le persone affette da malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, chi soffre di disturbi psichici che compromettono la capacità di intendere e di volere, e le persone con disabilità intellettive che necessitano di supporto per compiere atti specifici. È possibile richiederla anche in previsione di una propria futura incapacità, e non solo quando la situazione è già gravemente compromessa.
Il ricorso può essere presentato dallo stesso beneficiario, anche se già minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, e dal Pubblico Ministero. È importante sapere che i responsabili dei servizi socio-sanitari che vengono a conoscenza di una situazione che renderebbe necessaria l'apertura di un'amministrazione di sostegno sono tenuti per legge a presentare autonomamente il ricorso o a segnalarlo al Pubblico Ministero, anche se la famiglia non ha ancora agito.
Il Giudice Tutelare sceglie l'amministratore preferibilmente nello stesso ambito familiare del beneficiario: coniuge non legalmente separato, convivente stabile, genitori, figli, fratelli o sorelle, e più in generale parenti entro il quarto grado. Quando non vi siano familiari idonei, o per gravi motivi, il giudice può nominare un soggetto esterno al nucleo familiare, come un professionista o un volontario di un'associazione. Non possono in ogni caso essere nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario, per evitare conflitti di interesse.
La domanda, chiamata tecnicamente ricorso, va presentata al Giudice Tutelare del tribunale del luogo dove il beneficiario ha la propria residenza o il proprio domicilio stabile. La difesa tecnica di un avvocato non è obbligatoria, data la natura non contenziosa e protettiva del procedimento, anche se può essere utile nelle situazioni più complesse. Al ricorso va allegata la documentazione medica relativa alle condizioni di salute del beneficiario, oltre a una marca da bollo di 27 € per i diritti di notifica: la domanda in sé è esente dal contributo unificato normalmente richiesto per gli atti giudiziari. Con il ricorso si può anche indicare il nominativo della persona che si ritiene idonea a ricoprire il ruolo di amministratore.
Il Giudice Tutelare fissa un'udienza in cui ascolta personalmente il beneficiario (se la persona non è trasportabile, il giudice può esaminarla anche in videochiamata o presso l'ambulanza) e i congiunti entro il quarto grado, ed esamina tutta la documentazione medica allegata al ricorso. Successivamente, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, il giudice emette il decreto di nomina, in cui vengono specificati la durata dell'incarico, gli atti che l'amministratore potrà compiere autonomamente, quelli per cui sarà necessaria l'assistenza del beneficiario, e i limiti di spesa consentiti. Per legge, il decreto dovrebbe arrivare entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, anche se, considerando i tempi reali di fissazione dell'udienza e di redazione del decreto, la procedura richiede mediamente dai 3 ai 6 mesi.
Quando la situazione richiede un intervento immediato, ad esempio per firmare un consenso informato in vista di un intervento sanitario urgente, effettuare un pagamento indifferibile, o proteggere la persona da un rischio concreto di raggiro, il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio in tempi molto brevi, anche senza aver prima ascoltato personalmente il beneficiario, che verrà comunque esaminato in un momento successivo.
Una volta nominato, l'amministratore di sostegno presta giuramento e deve depositare, entro 60 giorni, un inventario dei beni del beneficiario. Successivamente, con cadenza annuale, deve presentare al giudice un rendiconto dettagliato dell'attività economica svolta per conto del beneficiario. Per alcuni atti di particolare rilevanza, definiti di straordinaria amministrazione (come vendere immobili, accettare o rinunciare a un'eredità, stipulare contratti di locazione di durata superiore a nove anni, o promuovere giudizi), l'amministratore deve sempre richiedere una specifica autorizzazione al Giudice Tutelare prima di agire. Nello svolgimento dell'incarico, l'amministratore deve inoltre tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario, informandolo delle decisioni prese e, in caso di dissenso, riferendone al giudice.
L'articolo 379 del Codice Civile prevede che l'incarico di amministratore di sostegno sia, in linea di principio, gratuito. L'amministratore può però chiedere al Giudice Tutelare la liquidazione di un'indennità proporzionata al tempo effettivamente dedicato all'incarico: nella pratica, i familiari spesso rinunciano a qualsiasi compenso, mentre un professionista esterno viene generalmente retribuito in base al lavoro concretamente svolto e alla complessità della situazione.
No. A differenza dell'interdizione, l'amministrazione di sostegno limita la capacità della persona solo per gli atti specificamente indicati dal giudice nel decreto di nomina: per tutto il resto, il beneficiario mantiene piena capacità di decidere autonomamente.
Possono farlo i figli, il coniuge, altri parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, ma anche lo stesso interessato. Se i servizi sociosanitari sono già a conoscenza della situazione, sono tenuti per legge a segnalarla o a presentare il ricorso autonomamente.
La legge prevede un decreto entro 60 giorni dal ricorso, ma nella pratica, considerando i tempi di fissazione dell'udienza e di redazione del decreto, la procedura richiede generalmente dai 3 ai 6 mesi, salvo i casi di urgenza che permettono una nomina provvisoria molto più rapida.
No, la difesa tecnica non è obbligatoria per il ricorso di apertura, data la natura protettiva e non contenziosa del procedimento. Può comunque essere utile richiedere una consulenza legale nelle situazioni più complesse o quando si prevede un'opposizione da parte di altri familiari.
No. Il giudice sceglie preferibilmente un familiare, ma se non ce ne sono di idonei, o per gravi motivi, può nominare un professionista esterno o un volontario di un'associazione, sempre nell'esclusivo interesse del beneficiario.
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