Assegno di accompagnamento: guida completa 2026


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Assegno di accompagnamento: guida completa 2026
Assegno di accompagnamento: guida completa 2026

Tra tutte le prestazioni assistenziali italiane legate alla disabilità, l'indennità di accompagnamento è probabilmente la più conosciuta, ma anche una delle più fraintese: molti pensano erroneamente che sia una pensione, che dipenda dal reddito, o che basti avere un'invalidità del 100% per ottenerla. Nessuna di queste tre cose è vera, ed è proprio per questo che vale la pena fare chiarezza punto per punto.

Indennità di accompagnamento: la risposta in breve

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L'indennità di accompagnamento, istituita dalla Legge 18/1980, è una prestazione assistenziale erogata dall'INPS a chi ha un'invalidità civile totale (100%) e, in aggiunta, non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure non riesce a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Nel 2026 l'importo è di 551,53 € al mese, erogato per 12 mensilità, senza tredicesima. È una delle poche prestazioni italiane a non prevedere alcun limite di reddito né la presentazione dell'ISEE: spetta indipendentemente dalla situazione economica del beneficiario o della sua famiglia, ed è compatibile con la pensione, con altre indennità e con l'attività lavorativa.

Cos'è, e perché non è una pensione

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Nonostante venga spesso chiamata colloquialmente "pensione di accompagnamento", l'indennità non è una prestazione previdenziale: non dipende dai contributi versati durante la vita lavorativa, non è reversibile ai familiari in caso di decesso del beneficiario, e non è soggetta a IRPEF. È a tutti gli effetti una prestazione assistenziale, pensata esclusivamente per compensare la necessità di assistenza continua di una persona non autosufficiente, indipendentemente da quanto abbia lavorato o versato nel corso della propria vita.

Quanto vale nel 2026

Dal 1° gennaio 2026, in seguito alla rivalutazione automatica ISTAT del +1,4% disposta dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 e a una successiva correzione delle tabelle disposta con il Messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026, l'importo dell'indennità di accompagnamento è di 551,53 € al mese, corrispondenti a 6.618,36 € l'anno, erogati in 12 mensilità (non è prevista la tredicesima). L'importo è identico per tutti i beneficiari: non aumenta né diminuisce in base al reddito personale o familiare, né in presenza di altre pensioni o indennità già percepite.

I requisiti sanitari: il 100% da solo non basta

Uno degli equivoci più comuni riguarda proprio i requisiti sanitari. Avere un'invalidità civile riconosciuta al 100% è necessario, ma non sufficiente da solo, per ottenere l'indennità di accompagnamento. La commissione medica deve infatti accertare anche una delle due condizioni aggiuntive previste dalla legge: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, come alimentarsi, vestirsi, lavarsi o muoversi all'interno della propria abitazione, con conseguente necessità di assistenza continua.

Una novità giurisprudenziale importante per gli anziani

Una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 28212 del 23 ottobre 2025, ha ampliato in modo significativo l'interpretazione di questi requisiti: il diritto all'indennità è stato riconosciuto anche a chi presenta un elevato rischio di cadute e necessita di supervisione continua negli spostamenti, anche in assenza di una totale immobilità fisica. Si tratta di un chiarimento particolarmente rilevante per gli anziani con patologie neurologiche, osteoarticolari o problemi di equilibrio, categorie che in passato avevano talvolta visto respingere la propria domanda pur avendo un bisogno assistenziale concreto legato proprio al rischio di cadere.

I requisiti amministrativi

Sul piano amministrativo, la prestazione spetta ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione Europea regolarmente iscritti all'anagrafe del proprio Comune di residenza, e ai cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo. È inoltre richiesta la residenza stabile e abituale in Italia, poiché la prestazione non è esportabile all'estero.

Come si presenta la domanda: la procedura in due fasi

La fase sanitaria

Il primo passo consiste nel recarsi dal proprio medico di famiglia o da uno specialista abilitato dall'INPS come certificatore, che compila e trasmette telematicamente il certificato medico introduttivo, descrivendo in modo dettagliato le condizioni di salute del richiedente. L'invio genera un codice univoco, necessario per proseguire con la fase successiva.

La fase amministrativa

Entro 90 giorni dall'invio del certificato, il cittadino presenta la domanda amministrativa all'INPS, tramite il portale online con SPID, CIE o CNS, tramite il Contact Center INPS, oppure gratuitamente attraverso un patronato, che può gestire l'intera procedura per conto del richiedente.

La visita di accertamento e il verbale

Dopo la presentazione della domanda, la commissione medica ASL-INPS, integrata da un medico INPS, convoca il richiedente per la visita di accertamento, generalmente entro 90 giorni, ridotti a 15 giorni per le patologie oncologiche. Se la persona non è trasportabile, è possibile richiedere una visita domiciliare, allegando una certificazione medica che attesti l'impossibilità di spostamento, oppure, in alcuni casi, ottenere una valutazione basata solo sulla documentazione sanitaria, senza necessità di visita in presenza.

Al termine dell'accertamento viene redatto un verbale, che può concludersi con l'accoglimento della domanda, il rigetto, oppure un rinvio per ulteriori approfondimenti. Se la condizione è considerata stabile o irreversibile, il riconoscimento ha valore permanente, senza necessità di ulteriori visite. Se invece la commissione ritiene che la situazione possa evolvere nel tempo, viene fissata una data per una visita di revisione: nel frattempo, il verbale già rilasciato resta comunque valido e il pagamento dell'indennità prosegue senza interruzioni fino alla nuova valutazione.

Da quando decorre e cosa succede se i tempi sono lunghi

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, o dalla data eventualmente indicata nel verbale della commissione sanitaria. Anche se i tempi di attesa per la visita e per il riconoscimento possono risultare lunghi, il diritto matura comunque retroattivamente dalla data della domanda: una volta concessa la prestazione, l'INPS liquida anche gli arretrati maturati nel frattempo. Proprio per questo motivo, è importante non ritardare la presentazione della domanda sanitaria, per tutelare la decorrenza più favorevole possibile.

Compatibilità con pensione, lavoro e altre prestazioni

L'indennità di accompagnamento è compatibile con la pensione di vecchiaia, con la pensione di reversibilità e con qualsiasi altra forma di reddito pensionistico, senza alcuna riduzione dell'importo. È inoltre compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, con i permessi della Legge 104 e con le agevolazioni fiscali collegate alla condizione di disabilità. Può inoltre essere riconosciuta insieme alla pensione di inabilità civile, prestazione distinta che invece è soggetta a un limite di reddito personale.

Cosa succede in caso di ricovero in RSA o in una struttura

Anche gli anziani ricoverati in una RSA o in una casa di riposo hanno generalmente diritto all'indennità di accompagnamento, a condizione che il ricovero non sia interamente gratuito e a totale carico dello Stato: nella maggior parte dei casi, infatti, la retta è almeno parzialmente a carico della famiglia, situazione che non comporta la perdita del diritto. Il pagamento dell'indennità viene invece sospeso in caso di ricovero interamente gratuito a carico dello Stato che si protragga per più di 29 giorni consecutivi, mentre il day hospital non viene considerato ricovero ai fini di questa sospensione.

La riforma della disabilità in corso

È in atto una sperimentazione, prevista dal Decreto Legislativo 62/2024, che dal 1° marzo 2026 ha esteso una procedura semplificata a 40 province italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Venezia. In queste aree, il certificato medico introduttivo trasmesso dal medico curante avvia automaticamente l'intero iter di riconoscimento, senza necessità di presentare separatamente la domanda amministrativa all'INPS. Per tutte le province non ancora coinvolte nella sperimentazione, resta in vigore la procedura tradizionale descritta in questo articolo, almeno fino al 31 dicembre 2026.

Cosa fare in caso di rigetto della domanda

Se la commissione medica respinge la domanda, o riconosce una condizione che non corrisponde a quella reale della persona, è possibile presentare ricorso. È consigliabile, in questi casi, farsi assistere da un patronato o da un legale esperto in materia previdenziale, per valutare se la documentazione sanitaria raccolta sia sufficiente a sostenere un'impugnazione del verbale.

FAQ  Domande frequenti

L'indennità di accompagnamento dipende dal reddito?

No. È una delle poche prestazioni assistenziali italiane che non prevede alcun limite di reddito né la presentazione dell'ISEE: spetta esclusivamente sulla base della condizione sanitaria accertata.

Basta avere il 100% di invalidità civile per ottenerla?

No. Oltre al 100% di invalidità, la commissione deve accertare anche l'impossibilità di deambulare senza aiuto permanente oppure l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Un anziano con rischio di cadute frequenti, ma ancora in grado di camminare, può avere diritto all'indennità?

Sì, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 28212/2025, che ha riconosciuto il diritto anche a chi presenta un elevato rischio di cadute e necessita di supervisione continua negli spostamenti, pur senza una totale immobilità fisica.

L'indennità di accompagnamento si può percepire insieme alla pensione?

Sì, è pienamente compatibile con la pensione di vecchiaia, con la pensione di reversibilità e con qualsiasi altra forma di reddito pensionistico, senza alcuna riduzione dell'importo.

Un anziano ricoverato in RSA perde il diritto all'indennità di accompagnamento?

Generalmente no, a meno che il ricovero non sia interamente gratuito e a totale carico dello Stato per più di 29 giorni consecutivi. Nella maggior parte dei casi, essendo la retta almeno in parte a carico della famiglia, il diritto all'indennità resta valido.

Per contattarci, un numero di telefono è a disposizione del pubblico: 02 82 95 44 85. È anche possibile inviare un modulo di domanda online.

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